Ordine degli Ingegneri di Venezia

IL RIENTRO DEI CAPITALI DALL’ESTERO.

L’obiettivo del provvedimento contenuto nel DL 21.9.2001, cd scudo fiscale, è quello di sanare, previo pagamento di una determinata somma la detenzione illegittima di capitali all’estero.

Attraverso l’emersione è consentito:

  • far rientrare in Italia denaro e attività di natura finanziaria (c.d. “rimpatrio”)
  • ovvero continuare a mantenere le proprie attività all’estero (c.d. “regolarizzazione”)

Si possono avvalere di tale agevolazione le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e gli enti ad esse equiparate.

Possono essere regolarizzati patrimoni detenuti all’estero di ogni tipo sia quindi attività finanziarie che attività ed investimenti non finanziari come proprietà immobiliari.

La sanzione connessa all’emersione di patrimoni esteri è stata fissata pari al 2.5% degli importi dichiarati.

L’affrancamento dei capitali illecitamente detenuti all’estero opera esclusivamente ai fini fiscali, e comporta relativamente agli importi dichiarati:

  • la preclusione dell’attività di accertamento;
  • l’estinzione di violazioni tributarie e previdenziali;
  • l’estinzione di eventuali sanzioni amministrative;
  • la non punibilità di alcuni reati e delitti previsti per l’omessa o infedele dichiarazione.