Ordine degli Ingegneri di Venezia

LA FINANZIARIA 2002

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L.28.12.2001, n. 448, finanziaria per l’anno 2002.
La legge si compone di 4 titoli e 79 articoli ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2002.

 

Novità in materia di IRPEF

Detrazioni IRPEF per i figli a caric
Sospensione delle riduzioni delle aliquote IRPEF per il 2002


Novità in materia di immobili

Proroga della detrazione IRPEF del 36% per i lavori edilizi
Rideterminazione del valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola
Proroga dell’iva ridotta (10%) sulle manutenzioni edilizie al 2001
Anticipata soppressione dell’INVIM

 

Altre agevolazioni – fiscali e contributive

Regolarizzazione dei rapporti di lavoro
Credito d’imposta per investimenti di ricerca e sviluppo
Indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (c.d. rottamazione dei negozi)
Modifiche all’imposta comunale sulla pubblicità
Aumento delle pensioni minime

 

Detrazioni IRPEF per i figli a carico

La finanziaria 2002 aumenta in talune ipotesi la misura della detrazione per i figli a carico. In particolare per ogni figlio a carico e per ogni altra persona di cui all’art. 433 c.c. – genitori, fratelli, suoceri, generi, nuore – a carico, spetta una detrazione d’imposta, da ripartire tra coloro che ne hanno diritto, pari a 285,08 Euro (552.000 Lire) a decorrere dal 2002.

Detto importo è aumentato di 123,95 Euro (240.000 Lire)
per ogni figlio di età inferiore ai tre anni.

Se il reddito complessivo non supera i 51.645,69 Euro (100.000.000 Lire) la detrazione spettante è pari a 303,68 Euro (588.000 Lire) ovvero 336,73 Euro.

Sempre a partire dall’1.1.2002, la detrazione in esame è stabilita nella misura di 516,46 Euro (1.000.000 Lire) per ciascun figlio a carico nei confronti dei contribuenti con:

n° figli Reddito complessivo
Euro Lire
1 36.151,98 70.000.000
2 41.316,55 80.000.000
3 46.481,12 90.000.000
Indipendentemente dal reddito

 

 

Sospensione
delle riduzioni delle aliquote irpef per il 2002

L’attuale finanziaria prevede la sospensione della
riduzione delle aliquote IRPEF previste dalla finanziaria 2001.

Pertanto, per il 2002, restano in vigore le aliquote
d’imposta nella misura già prevista per il 2001, esposte in Euro nella
seguente tabella:

scaglioni
di reddito complessivo (in euro)
aliquota
irpef
imposta
dovuta (in euro)
Importo
base (fino allo scaglione precedente
Sui
redditi intermedi compresi negli scaglioni

Fino a 10.329,14

18%

18% sull’intero importo

Oltre 10.329,14 e fino a
15.493,71

24%

1.859.25

+ 24% sulla parte eccedente
10.329,14

Oltre 15.493,71 e fino a
30.987,41

32%

1.859.25

+ 32% sulla parte eccedente
15.493,71

Oltre 30.987,41 e fino a
69.721,68

39%

8.056,73

+ 32% sulla parte eccedente
15.493,71

Oltre 69.721,68

45%

23.163,10

+ 45% sulla parte eccedente
69.721,68

Proroga
della detrazione IRPEF del 36% per i lavori edilizi

La finanziaria 2002 proroga al 31.12.2002 la detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio introdotta già nel 1998.

La disposizione di proroga contiene alcune restrizioni rispetto alla previgente disciplina in materia:

La detrazione deve essere ripartita necessariamente in 10 quote costanti, e non più anche in 5;

Inoltre se le spese sono attinenti a lavori già iniziati nel quadriennio 1998/2001 la detrazione viene computata in misura pari alla differenza 150.000.000 di Lire (77.468.54 Euro) e l’ammontare delle spese già sostenute per lo stesso intervento negli anni da 98 a 2001.

 

Rideterminazione del valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola

All’atto della cessione a titolo oneroso i terreni sono suscettibili di generare plusvalenze imponibili quali redditi diversi, in particolare:

la cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili (c.d. agricoli) genera plusvalenze imponibili soltanto ove detti terreni risultino acquistati a titolo oneroso da non più di 5 anni ovvero siano stati acquisiti a titolo gratuito (successione o donazione);

 

la cessione di terreni edificabili genera sempre plusvalenze imponibili.

L’art. 7 della Finanziaria per l’anno 2002 consente al contribuente possessore di rideterminare il valore del terreno rilevante ai fini del calcolo della plusvalenza facendo eseguire una perizia e scontando sul valore della perizia (e non quindi soltanto sull’incremento rispetto al valore originario) un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari al 4%.

Si stabilisce quindi una sorta di nuovo valore d’acquisto del terreno al 1.1.2002 che sarà il nuovo valore di riferimento per quantificare la plusvalenza derivante da una successiva cessione del terreno stesso.

L’imposta sostitutiva del 4% deve essere versata entro il 30.9.2002 con modello F24 e può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali.di pari importo.

 

Proroga dell’iva ridotta (10%) sulle manutenzioni edilizie al 2002

L’agevolazione consiste nell’applicazione dell’IVA con aliquota ridotta al 10% anziché al 20% agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria svolti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. L’agevolazione in oggetto era stata prevista dalla Finanziaria 2000 per il 2000 e già prorogata dalla Finanziaria 2001, per il 2001.

 

Anticipata soppressione dell’INVIM

L’art. 8 della Finanziaria sancisce la soppressione dell’INVIM (ordinaria e decennale) sui trasferimenti a titolo oneroso posti in essere successivamente all’1.1.2002. Analogamente l’INVIM non trova più applicazione con riferimento agli immobili il cui decennio dalla precedente tassazione sarebbe scaduto nel corso del 2002.

 

Regolarizzazione dei rapporti di lavoro

La finanziaria modifica in parte la disciplina in materia di regolarizzazione dei rapporti di lavoro dipendente intrattenuti in violazione degli obblighi contributivi e fiscali dettata dal decreto sui cento giorni.
Viene infatti prorogato al 30.6.2002 il termine per presentare la dichiarazione di emersione da parte del datore di lavoro e viene modificata l’estensione del triennio oggetto di agevolazione.

 

Credito d’imposta per investimenti di ricerca e sviluppo

La finanziaria per l’anno 2001 aveva previsto la concessione in capo alle imprese che svolgono attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi di un credito d’imposta per l’incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute a decorrere dal 2001. Con la corrente Finanziaria vengono ridefinite le modalità applicative della misura agevolativi in esame.

 

Indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (c.d. rottamazione dei negozi)

L’art.72 della L.488/2001 prevede il ripristino dell’indennizzo previsto già nel 1996 concesso per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.

Possono beneficiare dell’indennizzo i soggetti che esercitano in qualità di titolari o coadiutori attività commerciale:

al minuto in sede fissa, ovvero

su aree pubbliche.

L’indennizzo è concesso ai soggetti che nel periodo compreso tra l’1.1.2002 e il 31.12.2004, cessino la propria attività e si trovino in possesso dei seguenti requisiti:

un’età superiore a 62 anni se uomini ovvero 57 se donne;

al momento della cessazione siano iscritti da almeno 5 anni alla gestione INPS commercianti;

 

la cessazione dell’attività avvenga con riconsegna dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciarle dell’autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

la cancellazione del soggetto titolare dell’attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese. La domanda deve essere presentata entro il 31.01.2005.

 

Modifiche all’imposta comunale sulla pubblicità

La finanziaria 2002 apporta alcune modifiche alla disciplina sull’imposta comunale sulla pubblicità.

L’imposta non è dovuta per le insegne che contraddistinguono la sede dove si svolge l’attività commerciale o di produzione di beni e servizi a condizione che abbiano una superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

 

Aumento delle pensioni minime

La finanziaria prevede l’incremento della misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici a partire dall’1.1.2002, fino a garantire un reddito proprio pari a 516,45 Euro (1.000.000 di Lire) al mese per tredici mensilità

L’incremento si applica a determinate categorie di pensionati in relazione ai previsti requisiti di età, anzianità contributiva; invalidità; eddito proprio o cumulato con i coniuge, escluso in ogni caso il reddito della casa di abitazione.